| Revoca della misura alternativa – divieto temporaneo di concessione dei beneficiSENTENZA 20 maggio 2026, n.149 (Data deposito in cancelleria 24 luglio 2026)Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Condannato nei cui confronti sia stata revocata una misura alternativa alla detenzione – Divieto temporaneo di concessione dei benefici – Durata – Tre anni dal momento in cui e’ stato emesso il provvedimento di revoca anziche’ un periodo pari alla meta’ della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, a decorrere dal medesimo momento – Irragionevolezza e violazione del principio della finalizzazione rieducativa della pena – Illegittimita’ costituzionale parziale. Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Condannato riconosciuto colpevole di condotte di evasione – Divieto temporaneo di concessione dei benefici – Durata – Tre anni dal momento della ripresa dell’esecuzione della custodia o della pena anziche’ per un periodo pari alla meta’ della pena residua e, comunque, non oltre tre anni, a decorrere dal medesimo momento – Denunciata irragionevolezza e disparita’ di trattamento nonche’ violazione dei principi della finalizzazione rieducativa della pena e del minimo sacrificio necessario della liberta’ personale – Inammissibilita’ delle questioni. – Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-quater, comma 3. – Costituzione, artt. 3, 13 e 27, terzo comma. (T-260149) (GU n. 30 del 29-07-2026)Stato italiano e Corte penale internazionale – ruolo del Ministro della giustizia nei rapporti di cooperazioneSENTENZA 19 maggio 2026, n.143 (Data deposito in cancelleria 23 luglio 2026)Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Trattati e convenzioni internazionali – Corte penale internazionale (CPI) – Ruolo del Ministro della giustizia nei rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la CPI e modalita’ di esecuzione della cooperazione giudiziaria – Obbligo di immediata trasmissione al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma delle richieste di cooperazione della CPI, salvo che non comunichi la dichiarazione motivata di non darvi corso per la tutela di interessi costituzionali preminenti, connessi a principi inviolabili – Omessa previsione – Violazione dell’obbligo di cooperazione nonche’ dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali – Illegittimita’ costituzionale in parte qua. Trattati e convenzioni internazionali – Corte penale internazionale (CPI) – Procedura per la consegna di una persona nei confronti della quale e’ stato emesso un mandato di arresto ai sensi dello statuto di Roma ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva – Attivita’ riservate al Procuratore generale e alla Corte d’appello – Denunciata violazione dell’obbligo di cooperazione, dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali nonche’ del principio di soggezione del giudice alla legge – Non fondatezza delle questioni. – Legge 20 dicembre 2012, n. 237, artt. 2, 4, 11 e 13. – Costituzione, artt. 11, 101, secondo comma, e 117, primo comma; statuto istitutivo della Corte penale internazionale; decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011. (T-260143) (GU n. 30 del 29-07-2026) |