Statuto

Set 19, 2020

Normative che regolamentano la creazione dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia. Complesso normativo, suddiviso in 6 titoli.

TITOLO I – DENOMINAZIONE / SEDE / SCOPO / DURATA

ART. 1
E’ costituita l’Associazione Nazionale Sottufficiali d’ Italia – A.N.S.I.
ART. 2
Possono farne parte tutti i Sottufficiali che abbiano prestato o prestino servizio nelle Forze Armate e nei Corpi Armati dello Stato.
ART. 3
L’ Associazione ha sede legale ed amministrativa a Roma – pero’ l’Assemblea Straordinaria dei Delegati potra’ deliberarne il suo trasferimento previa l’osservanza delle maggioranze previste dai successivi artt.26 e 27.
ART. 4
L’ Associazione, apolitica, apartitica e senza fini di lucro, sorge con lo scopo di:

  1. tenere vive le tradizioni delle FF.AA.;
  2. incrementare rapporti di collaborazione e di cameratismo col personale in servizio, astenendosi peraltro da ogni interferenzain questioni riguardanti disciplina, l’ordinamento e l’attivita’ dello stesso;
  3. valorizzare il sacrificio dei Caduti e dei Mutilati di tutte le guerre;
  4. ravvivare i vincoli di fraterna solidarieta nel ricordo dei loro anni migliori al servizio della Patria in pace e in guerra;
  5. riallacciare e cementarne i legami dell’assistenza reciproca e sviluppare i principi etici della mutualita’;
  6. realizzare a favore degli iscritti e delle loro famiglie, nei limiti delle loro possibilita’, l’assistenza morale, culturale, sportiva, ricreativa ed economica;
  7. vigilare perche’ il trattamento economico, pensionistico dei militari in quescienza sia sempre collegato a quello dei militari in servizio e promuovere ogni azione valida, intesa a mantenere e consolidare tale rapporto;
  8. tenere contatti col Ministero della Difesa per gli studi riguardanti materie che formano oggetto di norme legislative circa la conduzione, il trattamento, la tutela – di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale – del personale in congedo ed in pensione, promuovendo incontri col Ministero della Difesa ed il COCER nei limiti stabiliti dalla legge istitutiva;
  9. concorrere quale organismo di volotariato civile all’opera prestata dai Reparti in occasione delle pubbliche calamita’, alle attivita’ del Servizio Nazionale di Protezione Civile e agli interventi umanitari ai sensi delle Leggi vigenti in materia.

ART.5
La durata dell’Associazione e’ illimitata nel tempo e per il suo scioglimento dovranno essere osservate le maggioranze previste nei successivi art.26 e 27.

TITOLO II – I SOCI

ART. 6
I Soci dell’A.N.S.I. si suddividono nelle seguenti categorie:

  1. Perpetui
  2. Ad honorem
  3. Benemeriti della Sezione
  4. Effettivi
  5. familiari
  6. Simpatizzanti

A) Sono iscritti tra i Soci perpetui:

  1. Gli appartenenti alle FF.AA. caduti sul campo dell’onore o deceduti in seguito a ferite riportate in combattimento o in servizio;
  2. Le Medaglie d’oro al Valor Militare viventi appartenenti a qualsiasi Arma o Corpo delle Forze Armate Italiane;

B) Sono iscritti fra i Soci ad Honorem:

  1. Il Ministro ed i Sottosegretari della Difesa in carica;
  2. Tutte quelle persone od Enti, che nella propria azione abbiano effettivamente benemeritato la riconoscenza delle FF.AA.;
  3. I mutilati ed invalidi nel servizio delle FF.AA.;
  4. I Soci fondatori dell’ A.N.S.I.;

C) Sono iscritti fra i Soci Benemeriti della Sezione:

  1. Tutte le persone od Enti, che si siano realmente resi benemeriti della Sezione favorendone l’attivita’, collaborando in modo efficace al suo potenziamento;
  2. I Soci fondatori della Sezione;

D) Sono Soci effettivi tutti coloro previsti dall’Art. 2.
E) sono Soci “familiari” la consorte e i figli minori del Socio “effettivo”.
F) Sono Soci simpatizzanti i familiari maggiorenni dei Soci effettivi.
ART.7
L’iscrizione all’Albo dei Soci perpetui avverra’ d’ufficio o al verificarsi delle condizioni richieste per l’iscrizione.
L’iscrizione nell’ Albo dei Soci ad honorem – eccezione fatta per quella riguardante il Ministero e i Sottosegretari della Difesa, che saranno iscritti d’ufficio con i medesimi criteri previsti per i Perpetui – avverrà a cura del Consiglio Direttivo Nazionale su deliberazione dell’Assemblea Nazionale Delegati.

L’iscrizione nell’Albo dei Soci Benemeriti della Sezione avverrà a cura del Consiglio Direttivo Sezionale su proposta approvata dall’ Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione ed omologata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L’ iscrizione nell’ Albo dei Soci effettivi avverrà a domanda dell’ interessato indirizzata al Consiglio Direttivo della Sezione e corredata dei prescritti documenti. Dette domande verranno sottoposte all’approvazione della Giunta Sezionale di scrutinio che accerterà l’esistenza delle condizioni obiettive richieste per l’iscrizione a norma dello Statuto e dei Regolamenti. Contro la decisione della Giunta Sezionale di Scrutinio e’ ammesso ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale che deciderà inappellabilmente senza obbligo di rendere pubblica la motivazione.
Sono iscritti fra i Soci effettivi coloro previsti dall’Art.2.
Sono ammessi fra i Soci Collettivi, a domanda, i Circoli e le Sale Convegno Sottufficiali presso i Corpi ed i Comandi di Presidio ed i Sottufficiali iscritti alle Associazioni d’ Arma.
Possono chiedere di essere iscritti come Soci simpatizzanti i familiari maggiorenni dei Sottufficiali in congedo od in servizio, ovvero discendenti o congiunti (entro il 4° grado) di Sottufficiali deceduti.
ART. 8
I Sottufficiali simpatizzanti e familiari non possono rivestire cariche sociali e non hanno diritto al voto.
I Soci hanno diritto:

  1. Ad intervenire all’ Assemblea della Sezione cui appartengono, esercitandovi i diritti loro riconosciuti dal presente Statuto e dai Regolamenti;
  2. A fequentare i locali dell’ A.N.S.I. a norma dei Regolamenti in vigore;
  3. A fregiarsi del distintivo sociale;
  4. A godere in generale di tutti i vantaggi morali, mutualistici, assistenziali ed economici offerti dall’ A.N.S.I. e dai servizi da essa organizzati.

Ogni Socio, peraltro, ha il dovere di cooperare al miglioramento morale e materiale dell’ Associazione, evitando ogni atteggiamento o manifestazione contraria ai principi delle FF.AA. ed allo spirito che anima le Associazioni di categoria e d’Arma.
Pertanto, i Soci dell’ A.N.S.I. non possono appartenere ad Enti od organizzazioni la cui attivita’ sia diretta contro l’ordinamento democratico dello Stato, contro le FF.AA. e contro l’ Associazione ed i suoi scopi.
ART.9
Tutti i Soci effettivi hanno uguali diritti e doveri. La qualità di Socio ad Honorem o Benemerito della Sezione non e’ incompatibile con quella di Socio effettivo. Il semplice adempimento da parte dell’aspirante della formalità richieste per l’iscrizione costituisce ad ogni effetto automatica accettazione incondizionata delle norme contemplate nel presente Statuto e nei Regolamenti dell’ Associazione.
Le norme per l’acquisto o la perdita delle qualità di Socio dell’ Associazione saranno stabilite da apposito Regolamento da approvarsi con le maggioranze all’uopo prescritte.
ART.10
Il Consiglio Direttivo Nazionale potrà istituire le seguenti categorie di soci effettivi:
– Sostenitori;
– Vitalizi.
ART.11
L’Albo dei Soci Effettivi Sostenitori riporta l’elenco di tutti coloro i quali, sentendo maggiormente il dovere di contribuire al consolidamento economico dell’A.N.S.I. chiedono ed ottengono di poter versare a puro titolo effettivo, un importo pari ad almeno cinque annualita’ di quote associative.
L’ iscrizione nell’Albo dei Soci Sostenitori e’ annuale e pertanto non comporta alcun esonero di carattere economico.
ART.12
L’Albo dei Soci Effettivi Vitalizi riporta l’elenco di tutti coloro i quali, sentendo uguale ai precedenti il dovere di contribuire al miglior consolidamento economico dell’ Associazione, preferiscono dare atto della propria solidarieta’ mediante il versamento anticipato di una somma, a titolo di corresponsione forfettaria di ogni futuro contributo per la quota annuale associativa.
La misura di tale contributo, in ogni caso non potra’ mai essere inferiore alle venti annualita’ associative.
ART.13
I Soci hanno diritto:

  1. Ad intervenire all’ Assemblea della Sezione cui appartengono, esercitandovi i diritti ammessi da questo Statuto e dai Regolamenti;
  2. A frequentare i locali dell’ A.N.S.I. a norma dei relativi Regolamenti;
  3. A fregiarsi del distintivo sociale;
  4. A godere in generale di tutti i benefici morali, mutualistici ed economici disposti dall’ A.N.S.I. e dai servizi da essa organizzati;
  5. A godere dei benefici previsti dall’art.4 lettera f).

ART.14
Ogni Socio ha il dovere di cooperare al miglioramento morale e materiale dell’ Associazione, evitando ogni atteggiamento o manifestazione contraria ai principi delle Forze Armate.
ART.15
Non possono far parte dell’ Associazione coloro che:

  1. siano stati radiati dai ruoli delle FF.AA.;
  2. abbiano riportato condanna per reati per cui e’ prevista la perdita del grado.

Gli associati sottoposti a procedimento penale per reati di cui alla lettera b) del comma precedente, saranno sospesi con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

ART.16
Sono organi sociali dell’ A.N.S.I.:

  1. l’ Assemblea Nazionale dei Delegati;
  2. il Consiglio Direttivo Nazionale;
  3. il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
  4. il Collegio Nazionale dei Probiviri;
  5. la Sezione.

A) ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI

ART.17
L’ Assemblea Nazionale dei Delegati e’ l’organo supremo dell’A.N.S.I. e ad essa sono all’uopo conferiti i più alti poteri per il raggiungimento degli scopi sociali.
Essa rappresenta ad ogni effetto la universalita’ degli associati, statuisce con poteri sovrani sia in materia di Statuto che di Regolamento e le sue deliberazioni, regolarmente approvate, impegnano tutte le Sezioni, ancorche’ assenti o dissenzienti i rispettivi delegati.
In seduta ordinaria delibera validamente in materia di ordinaria amministrazione ed inoltre:

  1. ha facolta’ di nominare il Presidente Onorario;
  2. elegge il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario Generale ed i membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
  3. nomina il Collegio Nazionale dei Revisori;
  4. nomina il Collegio Nazionale dei Probiviri;
  5. approva il resoconto morale e finanziario generale dell’ anno precedente e ratifica il bilancio preventivo dell’anno in corso; ( delibera n°————–in data———).
  6. approva la misura della quota di ammissione a socio, e dei contributi annuali e le rispettive percentuali spettanti alla Sede Nazionale a norma del successivo art. 58 (delibera ———–in data———–);
  7. fornisce l’interpretazione ufficiale delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti;
  8. promulga i Regolamenti dell’ Associazione. (delibera —–in data—-).

In seduta straordinaria delibera validamente in materia di straordinaria amministrazione e specificatamente:

  1. sulle modifiche dell’ atto costitutivo e dello Statuto;
  2. sul trasferimento della Sede Sociale dell’ A.N.S.I.;
  3. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di scioglimento.

ART.18
L’ Assemblea Nazionale dei Delegati si riunisce ogni anno entro tre mesi dalla chiusura dell’anno sociale oppure quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo Nazionale o ne sia stata fatta esplicita richiesta per iscritto da almeno tante Sezioni che rappresentino la terza parte di quelle esistenti.
ART.19
L’ Assemblea Nazionale dei Delegati e’ indetta dal Presidente per disposizione del Consiglio, presso la sede sociale o altrove, mediante avviso inviato a ciascuna Sezione almeno trenta giorni prima di quello fissato. L’avviso deve indicare la data, l’ora ed il luogo sia della prima che della seconda convocazione, il programma per lo svolgimento dei lavori e contenere per esteso l’ordine del giorno. Nell’ordine del giorno e’ vietato l’inserimento della voce “Varie” o simili, e sono comunque nulle la proposizione, la trattazione e le deliberazioni prese su argomenti non portati esplicitamente nell’ ordine del giorno.
ART.20
Il Presidente della Sezione – non appena ricevuto l’ Avviso dell’Assemblea Nazionale dei Delegati – deve convocare tempestivamente l’Assemblea Sezionale dei Soci per deliberare sulle materie che formano oggetto dell’ O.d.G. dell’ Assemblea Nazionale dei Delegati ed in tempo perche’ un membro del proprio Consiglio Direttivo Sezionale possa parteciparvi in qualita’ di delegato plenipotenziario.
ART.21
L’Associato che non risulti iscritto tra i Soci effettivi da almeno tre mesi, non potra’ disimpegnare funzioni delegate ne’ ricoprire ricoprire cariche sociali e, se nominato, decade autonomamente dall’ Ufficio.
ART.22
Ciascun Delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i soci iscritti nella propria Sezione che risultino al corrente con i pagamenti. I Delegati non possono delegare le proprie attribuzioni.
ART.23
Per avere diritto a partecipare all’ Assemblea ciascun Delegato dovra’ presentarsi presso la Segreteria Generale dell’ Associazione ed ottenere il rilascio del Certificato di Ammissione all’ Assemblea. Detto documento, a firma del Segretario Generale, dovra’ attestare il riconoscimento della qualita’ di Delegato all’interessato ed inoltre precisare il numero dei voti validi di cui il Delegato e’ portatore.
ART.24
L’ Assemblea Nazionale dei Delegati e’ presieduta dal Presidente Nazionale ed in sua assenza od impedimento da uno dei Vice-Presidenti Nazionali. Il Presidente dell’ Assemblea nomina due Scrutatori – addetti al controllo dei Certificati di Ammissione all’ Assemblea – da scegliersi fra i Delegati presenti. Della seduta verra’ redatto verbale controfirmato dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori.
ART.25
In seduta ordinaria, l’ Assemblea sara’ validamente costituita:

  • – In prima convocazione: con l’intervento della maggioranza dei Delegati aventi diritto e le deliberazioni relative saranno valide con l’approvazione della maggioranza dei voti validi aventi diritto a partecipare alla votazione;
  • – In seconda convocazione: con la partecipazione di almeno 1/3 degli aventi diritto e le relative deliberazioni saranno valide con l’approvazione della maggioranza di quelli risultati presenti all’atto della votazione.

ART.26
In seduta straordinaria sara’ validamente costituita:

– In prima convocazione: e’ necessaria la presenza dei due terzi dei Delegati aventi diritto e le deliberazioni relative saranno valide con l’approvazione del 75% dei voti aventi diritto a partecipare alla votazione.

– In seconda convocazione: come per l’assemblea in seduta ordinaria (con l’esclusione dell’art.3, per il quale rimane previsto l’intervento del 75% dei delegati);

– In caso di scioglimento dell’ Associazione e’ comunque necessaria la presenza dei due terzi dei Delegati.


ART.27
In ogni caso fra la prima e la seconda seduta dell’ Assemblea dovrà sempre trascorrere un intervallo di almeno sei ore.


b) CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

ART.28
Il Consiglio Direttivo Nazionale riassume le piu’ alte funzioni esecutive dell’ Associazione e realizza su scala nazionale le finalita’ dell’ “A.N.S.I.”.
E’ composto da:
– un Presidente Nazionale;
– un Segretario Generale;
– tre Vice-Presidenti Nazionali (NORD, CENTRO, SUD);
– Otto Consiglieri Nazionali (tre per il Nord, due per il Centro, tre per il Sud);
Il Presidente – o quanto meno uno dei Vice-Presidenti – almeno due Consiglieri ed il Segretario Generale dovranno risultare dimoranti nella citta’ in cui ha sede l’Associazione.

ART.29
I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) vengono eletti nel seguente modo:
– Il Presidente Nazionale, dall’ Assemblea dei Delegati, con voto segreto e ponderale, dura in carica un triennio ed e’ rieleggibile per due mandati consegutivi;
– Il Segretario Generale, dall’ Assemblea dei Delegati, con voto segreto e ponderale, dura in carica tre anni ed e’ rieleggibile;
– I Vice Presidenti, dai Delegati delle Sezioni Nord-Centro-Sud, in assemblee separate, per aree geografiche, con voto segreto e ponderale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
– I Consiglieri Nazionali, dai Delegati delle Sezioni Nord-Centro-Sud in assemblee separate, per area geografiche, con voto segreto e ponderale; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il C.D.N. nomina tra i suoi componenti il TesoriereNazionale.
* Il C.D.N. puo’ nominare al suo interno un Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.) composto dal Presidente Nazionale ed i tre Vice Presidenti; il Segretario Generale ed il Tesoriere Nazionale partecipano senza diritto di voto.
* Il Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.) ha il compito di dare pratica esecuzione a tutte le attivita’ che il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) intende affidarle. Resta in carica per la del Consiglio che lo ha eletto ed opera in “prorogazio” fino alla elezione del nuovo Consiglio.
ART.30
Le gerarchie sociali sono di carica e non di grado, e non sono retribuite.
Ai Soci che ricoprono cariche sociali spetta pero’ il rimborso delle spese vive sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni.
Le spese sostenute per la partecipazione a riunioni e/o assemble, per i Soci che ricoprono caiche sociali nazionali (Vice Presidenti e Consiglieri), saranno parzialmente coperte da un contributo forfettario, stabilito dalla Presidenza Nazionale, secondo le disponibilita’.
ART.31
Per la validita’ delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale occorre la presenza di almeno la meta’ dei suoi componenti. Il Consiglio delibera’ a maggioranza assoluta dei presenti. A parita’ di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.
ART.32
Quando, per dimissioni o altra causa, dovesse venire a mancare taluno dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo Nazionale provvedera’ alla sua integrazione scegliendo il nuovo membro tra i Delegati all’ ultima Assemblea Nazionale.
ART.33
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno ogni trimeste, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia stata fatta domanda da almeno sette Consiglieri.
ART.34
Il Consiglio Nazionale deve essere convocato per disposizione del Presidente e cura del Segretario Generale mediante lettera spedita al domicilio di ciascun membro almeno otto giorni prima dell’adunanza, salvo casi di urgenza in cui e’ valida qualunque mezzo di comunicazione. Nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo della riunione e le materie da trattare. Uguale comunicazione va fatta ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori ai quali spetta di partecipare, senza diritto al voto, a tutte le sedute del Consiglio Direttivo Nazionale.
ART.35
Il Consiglio Direttivo Nazionale e’ investito dei piu’ ampi poteri per l’amministrazione e la gestione ordinaria dell’ Associazione e sono ad esso riconosciute tutte quelle facolta’ che non siano espressamente riservate dalla legge e dallo Statuto all’ Assemblea Nazionale dei Delegati. Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta specificatamente fra l’altro:

  • la gestione dei fondi dell’Associazione
  • di stabilire l’organico delpersonale dipendente di ogni qualifica o grado
  • di affidare incarichi professionali di qualunque natura
  • di stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati
  • di accettare donazioni e legati
  • di istituire Sezioni dell’Associazione ovunque lo ritenga opportuno stabilendone i limiti della competenza territoriale ed i rispettivi poteri
  • di dettare norme obbligatorie per le Sezioni
  • di redigere regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale dei Delegati
  • di predisporre il bilancio preventivo da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea
  • di approvare i bilanci preventivo e consuntivi delle Sezioni
  • di compiere tutti quegli atti che comunque valgono a meglio raggiungere gli scopi morali e materiali dell’ Associazione.

ART.36
Il Presidente Nazionale, coadiuvato dai Vice-Presidenti, ha la rappresentanza ufficiale dell’ A.N.S.I., vigila che ne sia mantenuto sempre alto il prestigio ed assicurare i collegamenti con le massime Autorita’ Civili e Militari.
ART.37
Il Segretario Generale dell’ Associazione coadiuva con il Presidente, i Vice-Presidenti ed il Consiglio Direttivo Nazionale per tutto quanto concerne l’ Associazione.
Egli e’ il depositario e custode del sigillo dell’ A.N.S.I., che dara’ l’ impronta ufficiale a tutti gli atti dell’ Associazione e sovraintende agli archivi.
Egli e’ inoltre di diritto il Segretario dell’ Assemblea Nazionale dei Delegati e costituisce il realizzatore e l’esecutore di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
Per la sua qualita’ di Segretario dell’ Assemblea Nazionale dei Delegati egli avra’ il compito di controllare le credenziali dei Delegati, rilasciare il Certificato di Ammissione all’ Assemblea ed accertare il numero dei voti di cui ciascun delegato sara’ rico- nosciuto portatore in seno all’ Assemblea.
ART.38
La rappresentanza legale dell’ Associazione spetta al Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente questi sara’ sostituito da uno dei Vice-Presidenti.
ART.39
In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale le sue funzioni saranno svolte dal Vice-Segretario anziano.


c) COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI

ART.40
Il Collegio Nazionale dei Revisori controlla e vigila per accertare la regolare tenuta della contabilita’ dell’ Associazione, la corrispondenza del resoconto finanziario alle risultanze dei libri contabili e delle scritture. Ogni trimestre dovra’ accertare l’esistenza di cassa, dei valori e dei titoli di proprieta’ dell’ Associazione. I Revisori potranno procedere ad atti di ispezione e controllo amministrativo in qualunque momento, purche’ collegialmente. Degli accertamenti eseguiti dovra’ farsi constare nell’apposito libro verbali.
ART.41
Il Collegio Nazionale dei Revisori ha la sorveglianza ed il controllo sull’analoga attivita’ ispettiva svolta dai Cooolegi dei Revisori di Sezione, ne coordina e disciplina la delicata funzione.
ART.42
Il Collegio Nazionale dei Revisori si compone di tre Membri effettivi e di due supplenti. La stessa composizione avranno i Collegi dei revisori di Sezione.
ART.43
I Membri dei Collegi dei revisori di Sezione saranno nominati dall’ Assemblea Sezionale dei Soci e dovranno esplicitamente dichiarare di uniformarsi alle istruzioni del Collegio Nazionale a norma del precedente ART.41.
ART.44
I componenti del Collegio dei Revisori sia Nazonale che di Sezione, saranno di preferenza scelti tra gli ex Sottufficiali di commissariato. In ogni caso ciascun Presidente dovra’ risultare tecnicamente qualificato come sopra.
ART.45
Il Collegio Nazionale dei Revisori e quello di Sezione dura in carica tre anni ed i suoi Membri sono rieleggibili.
ART.46
I Revisori dovranno adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili delle verita’ delle loro attestazioni e debbono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.


d) COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

ART.47
Vigila sull’osservanza delle Leggi Statutarie, dell’ Atto Costitutivo delle Sezioni e dei Regolamenti Sociali, tutte le controversie che potranno eventualmente insorgere fra gli associati nell’ ambito di ciascuna Sezione dell’ Associazione dovranno essere deferite all’arbitrato del Collegio dei Probiviri di Sezione per il pacifico componimento. Le controversie che potranno eventualmente insorgere fra gli associati di Sezioni diverse dovranno essere sottoposte all’arbitrato del Collegio Nazionale dei Probiviri. Contro la decisione del Collegio dei Probiviri e’ ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri. La “decisione” del Collegio Nazonale dei Probiviri e’ inappellabile ed immediatamente esecutiva.
ART.48
Il Collegio Nazionale dei Probiviri e’ composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra i delegati dell’ Assemblea Nazionale. Il Collegio dei Probiviri di Sezione avra’ la medesima compo- sizione numerica e le stesse mansioni di quello Nazionale ed i suoi membri dovranno essere scelti fra gli associati appartenenti alla Sezione.
ART.49
Il Collegio Nazzionale dei Probiviri e quelli di Sezione durano in carica tre anni ed i loro membri sono rieleggibili.
ART.50
I Probiviri dovranno adempiere i loro doveri con scrupolosa obiettivita’ e debbono conservare il segreto su quanto avranno conoscenza per ragioni del loro ufficio.


e) LA SEZIONE

ART.51
La Sezione costituisce l’organo periferico dell’ A.N.S.I. attraverso cui si realizza la vita dell’ Associazione nelle sue varie manifestazioni.
ART.52
La Sezione ha la sede di norma nella città capoluogo di provincia. E’ costituita sotto l’osservanza dello Statuto Sociale e dei Regolamenti.

L’ istituzione della Sezione è autorizzata dal Consiglio Direttivo Nazionale che ne stabilisce la sede, i poteri e la giurisdizione territoriale. La Sezione deve nominare un Consiglio Direttivo Sezionale, una Giunta di scrutinio, un Collegio dei Probiviri ed un Collegio dei Revisori, mediante elezione diretta fra i soci appartenenti alla medesima Sezione.
ART.53
Il Collegio Direttivo Nazionale potrà autorizzare, in via eccezionale, la costituzione di Sezione avente sede in Comune che non sia capoluogo di provincia anche se in questa ne esiste già una. In tal caso la competenza territoriale della Sezione e’ limitata al singolo comune, mentre quella del territorio della provincia resterà di pertinenza della Sezione esistente nel Capoluogo di provincia. Ogni Sezione dovrà essere intitolata al nome di un eroico caduto per ricordare ai vivi le gesta di quanti col loro sacrificio contribuirono a rendere più grande la Patria.
ART.54
Le norme per la istituzione, il funzionamento e lo scioglimento della Sezione e dei Gruppi eventualmente dipendenti saranno stabilite da apposito Regolamento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.55
I provvedimenti disciplinari applicabili ai Soci sono:

  1. la censura, a voce o per iscritto, inflitta dal Consiglio Sezionale per fatti lievi;
  2. la sospensione da un mese ad un anno, inflitta dal Consiglio Sezionale per comportamento contrario alle norme disciplinari, ai doveri morali dell’ Associazione, oppure perche’ sottoposti a giudizio di cui all’art. 15 lettera b);
  3. la radiazione, pronunciata dal Consiglio Sezionale a seguito di continua cattiva condotta morale, od a seguito di condanna ritenuta dal Consiglio Sezionale incompatibile con l’appartenenza all’Associazione.

Contro i provvedimenti della sospensione e della radiazione il Socio puo’ interporre appello al Consiglio Direttivo Nazionale, che giudichera’ dopo aver sentito il Socio, il Consiglio Direttivo Sezionale nella persona del suo Presidente ed anche, preso atto di tutto il materiale documentario e sentiti i testi delle parti. I provvedimenti disciplinari di cui sopra potranno altresi’ venire deliberati ed applicati direttamente dal Consiglio Direttivo Nazionale.
ART.56
I provvedimenti disciplinari applicabili alle Sezioni sono:

  1. la censura inflitta dal Consiglio Direttivo Nazionale;
  2. lo scioglimento della Sezione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Contro il provvedimento dello scioglimento la Sezione puo’ interporre appello alla prossima Assemblea dei Delegati, e decidera’ inappellabilmente.


ART.57
Il Socio espulso o sospeso perde il diritto all’uso della tessera, del distintivo sociale ed al godimento di ogni beneficio morale, assistenziale, mutualistico ed economico dell’ Associazione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART.58
Le entrate dell’ Associazione sono costituite:

  1. dalla percentuale sulle quote per iscrizione e rinnovazione delle Tessere;
  2. dalla percentuale sulle quote annuali di associazione alle Sezioni;
  3. dalle eventuali donazioni, lasciti, elargizioni, oblazione;
  4. dai proventi di concerti, spettacoli, fiere di beneficenza e tombole, promossi dall’ Associazione;
  5. dalla rendita del fondo sociale.

ART.59
Le entrate delle Sezioni sono costituite:

  1. dalle quote di iscrizione e rinnovazione delle Tessere dedotta la percentuale riservata all’ Associazione Nazionale;
  2. dalle quote annuali di associazione dedotta la percentuale riservata all’ Associazione Nazionale;
  3. da eventuali contributi supplettivi dei Soci da determinare anno per anno dall’ Assemblea Sezionale.

ART.60
La misura delle quote di iscrizione, rinnovazione Tessere e di associazione annuale – come pure le percentuali di queste spettanti alla sede centrale – sara’ determinata anno per anno dal Consiglio Direttivo Nazionale entro il mese di Novembre dell’anno precedente, salvo ratifica dell’ Assemblea dei Delegati in sede di approvazioe del bilancio preventivo.
ART.61
Ad ogni Socio viene rilasciata una Tessera personale convalidata da un talloncino annuale.
Tessere speciali vengono rilasciaate ai Soci delle categorie:

– Perpetui (ai familiari del Caduto);
– Ad honorem;
– Benemeriti della Sezione;
– Vitalizi.

AI soci ad honorem ed a quelli Benemeriti della Sezione potra’ essere rilasciato un attestato a firma rispettivamente del Presidente Nazionale o del Presidente della Sezione.
ART.62
L’ anno sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Il bilancio preventivo dell’anno in corso ed il consuntivo dell’anno precedente dovranno essere presentati all’ Assemblea Nazionale dei Delegati entro il 31 Marzo di ogni anno.

TITOLO VI – RADUNO NAZIONALE E FESTE CELEBRATIVE

ART.63
Ogni anno, in localita’ ed epoca con programma da formularsi dal Consiglio Direttivo Nazionale, si terra’ un Raduno Sociale Nazionale al quale potranno partecipare i Soci di tutte le categorie. Il Raduno ha il precipuo scopo di mantenere e sviluppare i vincoli di fraternita’ e di cameratismo fra i Soci, e potra’ pure contemplare lo svolgimento di un Convegno per studiarvi ed attuarvi gli scopi sociali. Durante il Raduno potra’ essere convocata l’ Assemblea dei Delegati.
ART.64
Sono considerate Feste celebrative dell’ Associazione le seguenti ricorrenze:
– Anniversario Fondazione dell’ A.N.S.I.: 30 MAGGIO;
– Anniversario Unione di Roma all’ Italia: 20 SETTEMBRE;
– Ricorrenza S.Martino Vescovo – Patrono dei SU: 11 NOVEMBRE.